Testamento biologico (DAT), in Comune si può

La DAT è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità

24 Maggio 2018
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Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).


Che cos’è la D.A.T.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge).

La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico” o “testamento di vita” è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.
La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

Quale forma deve avere  

Le D.A.T. devono essere redatte

  • per atto pubblico notarile o
  • per scrittura privata autenticata da un notaio oppure
  • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente alle strutture sanitarie oppure all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza del disponente stesso (ai fini della registrazione in apposito registro informatico).

Chi può presentare la D.A.T.
Ogni persona maggiorenne e capace d’intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso la D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Con le medesime forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. nelle forme sopra indicate, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

Designazione di un fiduciario  

Il cittadino che redige la propria D.A.T. può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, in relazione ai trattamenti proposti.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le D.A.T. o con atto successivo. Al fiduciario viene consegnata una copia della D.A.T.
Una persona nominata fiduciaria che non intendesse più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico presentando apposita dichiarazione nel luogo in cui la D.A.T. è stata depositata.
La D.A.T. può essere redatta anche senza la nomina di un fiduciario: in questo caso sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.

Esenzione
La D.A.T. è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Come presentare una D.A.T.
Il cittadino residente nel Comune di Lecco che desideri procedere all’iscrizione nel registro e al deposito della D.A.T. presso il Comune, data la delicatezza del documento e del suo contenuto, deve seguire questa procedura:

1. fissare un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile:
tel. 0341 481270
e-mail: stato.civile@comune.lecco.it
posta elettronica certificata: demografici@pec.comunedilecco.it

Orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30
mercoledì dalle 8.30 alle 15.30
sabato dalle 8.30 alle 11.30

2. inserire la D.A.T. in una busta chiusa e sigillata con firma insieme alle fotocopie dei documenti di identità del disponente e del fiduciario (l’Ufficiale del Comune, quindi, non può leggere il contenuto della D.A.T. e non è responsabile in alcun modo del contenuto, né può fornire modelli o prestampati, o prestare aiuto nel redigere le D.A.T. Egli si limita a verificare l’identità e la residenza dei soggetti).


3. Presentarsi personalmente all’appuntamento con il proprio fiduciario
, entrambi con documento d’identità valido, codice fiscale e moduli di iscrizione al registro per il deposito della D.A.T., compilati in tutte le parti, da firmare di fronte all’Ufficiale del Comune:


4.
Dopo le opportune verifiche, l’Ufficiale di Stato civile

a) numererà la busta chiusa che contiene la D.A.T.; il numero viene annotato in un registro informatico e riportato su ciascuna delle dichiarazioni firmate dal disponente e dal fiduciario;

b) consegna la fotocopia delle dichiarazioni con annotato il numero di registro assegnato;

c) archivia in una cassaforte la busta che contiene la DAT insieme alle dichiarazioni dell’intestatario e del fiduciario.

L’accesso al registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione delle D.A.T. (dichiarante e fiduciario), nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

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