Domenica 4 marzo 2018 si terranno in Lombardia le elezioni regionali, con le quali i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7 alle 23.
Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento con tessera elettorale e documento di riconoscimento valido.
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione. Le procedure per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere regionale e dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono indicate nel documento “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” (link).
Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere presentate alla cancelleria del tribunale ove è costituito l’ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni regionali:
- il 30° giorno antecedente la data del voto: venerdì 2 febbraio 2018 (le Cancellerie dei Tribunali rimangono aperte dalle ore 8 alle 20);
- il 29° giorno antecedente la data del voto: sabato 3 febbraio 2018 (le Cancellerie dei Tribunali rimangono aperte dalle 8 alle 12).
Le candidature alla carica diPresidente della Regione devono essere presentate alla Cancelleria della Corte d’Appello di Milano:
- il 30° giorno antecedente la data del voto: venerdì 2 febbraio 2018 (la Cancelleria della Corte d’Appello rimane aperta dalle 8 alle 20);
- il 29° giorno antecedente la data del voto: sabato 3 febbraio 2018 (la Cancelleria della Corte d’Appello rimane aperta dalle 8 alle 12).
Le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono contenute nella legge regionale n. 17 del 31 ottobre 2012 modificata dalla legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017.
Come si vota
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.